Quelli che investigano…

INVESTIGAZIONI DAL 1978.

Biosbook: il nuovo social network italiano

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Nasce Biosbook, un nuovo social network italiano che dà la possibilità a chiunque di creare il proprio Libro della Vita, componendo dei Capitoli che uniscano foto e ricordi propri con quelli di amici e parenti. Dunque si condividono storie di vita, esperienze, ricordi recenti e remoti creando giorno dopo giorno una affascinante biografia grazie al contributo di chi ha frammenti di memoria che si aggiungono ai nostri, come in un puzzle.
Raccontano Simonetta Pedarra e Fabio Faraglia, ideatori e fondatori di Biosbook: “Abbiamo investito risparmi, energie ed enorme entusiasmo in questo progetto e, riscontrata la validità dell’ idea, abbiamo in programma di renderla nota e diffonderla. ”

L’ utilizzo di Biosbook è davvero universale: dagli anziani che vogliono raccogliere le loro memorie ai genitori che vogliono raccontare in tempo reale la prima infanzia dei loro bambini (con il contributo di emozioni e considerazioni dei parenti ), da chi vuole costruire la propria storia familiare a chi ha intenzione di comporre un capitolo per ogni gita, vacanza o uscita con gli amici. Dalla scuola al lavoro, dall’ infanzia ai rapporti personali, non c’è campo della vita che non si presti a divenire un Capitolo del nostro Biosbook, attraverso il quale possiamo tenere le nostre esperienze a portata di click, integrate dai racconti, dai punti di vita e dalle immagini di chi le ha condivise insieme a noi.

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

ottobre 20th, 2011 at 3:01 pm

The new generation website for a new generation of people

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Mentre il mondo adulto dei social network affronta i problemi legati alla privacy e allo spam, debutta online la versione beta di www.mypage.it, il primo sito web 2.0 italiano pensato e sviluppato per i bambini dai 5 anni in su.

I bambini possono scegliere il look della propria pagina: lo sfondo, le icone, i suoni e perfino il logo di mypage.it.
Le pagine create (fino a 8 per bambino) vengono poi arricchite usando i kidget, i giocattoli digitali di mypage.it.

Attraverso i kidget i bambini possono dedicarsi a una vasta gamma di attività: disegnare, colorare, leggere, scrivere, giocare, guardare video. Nel kidget box, in costante crescita, vengono raccontati tutti gli interessi dei giovanissimi (dallo sport alla natura, dalla moda alla musica) e trovano spazio alcuni dei personaggi più amati dai bambini.

Tra i tanti contenuti, gli utenti di mypage.it trovano i video del programma Trebisonda (RaiTre), gli Straspeed (la nuova promozione di Ferrero e Kinder), i disegni da colorare e i giochi di SpongeBob e Dora l’Esploratrice (Nickelodeon), lo “sfoglialibro” della pluripremiata saga di Timothée De Fombelle Tobia (San Paolo Edizioni), le curiosità scientifiche di Editoriale Scienza, i book-trailer di Orecchio Acerbo e i consigli di lettura di Andersen, la rivista punto di riferimento in Italia per la letteratura per ragazzi.

Scegliendo la grafica e i contenuti i bambini rendono così personali le loro pagine. Si stimola un approccio attivo e creativo nei confronti delle nuove tecnologie e allo stesso tempo si forniscono ai bambini le basi per diventare utenti di internet attenti e critici, assicurano gli sviluppatori del sito.

mypage.it promette inoltre sicurezza per i suoi utenti grazie a una serie di sofisticati strumenti di controllo e monitoraggio: con il Parental Control i genitori possono condividere l’esperienza online del figlio e monitorare le sue attività sul sito. Mamma e papà possono poi limitare il tempo di permanenza del bambino sul sito e abilitare o disabilitare certe funzioni (scrivere testi, caricare immagini, fare il download di materiali…) a seconda del grado di libertà che ritengono più opportuno dare al bambino.

Inoltre, per una maggior tutela dei suoi piccoli utenti, mypage.it non offre alcuno strumento di contatto diretto tra gli utilizzatori del sito e non viene richiesta nessuna informazione che permetta il loro riconoscimento né in fase di registrazione né in un secondo momento.

Il portale è un prodotto completamente ‘made in Italy’. Nei prossimi mesi saranno online anche le versioni inglese e francese.

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

ottobre 20th, 2011 at 2:53 pm

Diritto industriale: focus alla luce delle novellazioni apportate al codice di proprietà industriale (C.P.I.) dal D.LGS. 13 agosto 2010, N.131

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Innanzi al Tribunale di Bologna accadeva che, stante i prodotti per macchine industriali realizzati da alcuni ex collaboratori, sulla scorta di tecniche speciose e riservate, una società ricorrente chiedeva, con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’inibitoria di atti di concorrenza sleale per la violazione del proprio marchio di fatto e per l’imitazione servile.

Il giudice felsineo, così, in materia di proprietà industriale ed intellettuale, escludeva la sussistenza del fumus. Difatti, per poter rivendicare una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, e nel caso di specie la violazione del marchio di fatto, incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare la capacità distintiva del segno nonché la connessione naturale, sviluppatasi nel settore, tra l’espressione generica e l’impresa in quanto tale. Parimenti, passando per l’imitazione servile, il giudice felsineo, ha escluso la sussistenza del fumus , ai fini della declaratoria di concorrenza sleale, muovendo dal presupposto che ciò che rileva sono le caratteristiche dotate di intrinsecità ed unicità del prodotto, e non già la sua mera riproduzione.

In questo senso anche per la sottrazione di segreti industriali. Così, prima dell’entrata in vigore, nel tessuto normativo, del codice della proprietà industriale, in assenza di brevetto, le informazioni tecnico-commerciali venivano tutelate essenzialmente attraverso l’applicazione di sanzioni, aventi natura risarcitoria, avverso le sottrazioni indebite. Oggi, invece, si discorre e si riconosce un vero e proprio diritto di proprietà industriale con l’introduzione degli artt. 98-99 del c.p.i.

In definitiva, per il giudice felsineo, uniformandosi alla corrente dottrinale e alle novellazioni introdotte dal D.Lgs. n.131 del 2010, qualora il processo di studio richieda tempi incompatibili con le dinamiche concorrenziali è ragionevole ritenere che lo stesso non costituisca sottrazione di segreti stigmatizzando, peraltro, l’indeterminatezza dei motivi del ricorso.

A cura del Dott. Alessio Sifanno

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

ottobre 3rd, 2011 at 3:49 pm

Intercettazioni: inutilizzabili dal PM sulla scorta di “riservate acquisizioni investigative”

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Gli ermellini di Piazza Cavour, con la sentenza n. 29666 del 31.05.2011, hanno annullato, con rinvio al Tribunale di Palermo, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di indagati (in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e continuata). Siffatta ordinanza veniva disposta, dal giudice per le indagini preliminari nel 2001, per le intercettazioni telefoniche ritenute valide dagli uomini della DIA dopo una soffiata dell’informatore.

Avverso l’ordinanza del 01.02.2011, con cui il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’istanza, dei soggetti sottoposti a misura coercitiva, finalizzata a chiedere l’annullamento dell’ordinanza del g.i.p., proponevano ricorso per cassazione. I ricorrenti, così, deducevano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Gli ermellini, secondo una lettura certamente garantista al codice di rito, deducevano la nullità dell’ordinanza gravata per violazione degli artt. 203, 266, 267 e 271 del c.p.p. con la conseguente inutilizzabilità dell’intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Pertanto, le riservate acquisizioni investigative degli informatori di P.G. non sono acquisibili né utilizzabili per chiedere e ottenere il decreto motivato del g.i.p.
 
Difatti le cd. soffiate degli informatori sono inutilizzabili, anche nella fase procedimentale, se gli stessi non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.

A cura del dott. Alessio Sifanno

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

settembre 19th, 2011 at 6:11 pm

Websitter risponde…

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Prosegue l’iniziativa Websitter: la sicurezza a portata di mamma e papà. Siamo anche su Facebook!

L’iniziativa è nata nella primavera  scorsa nella città di Bari, eletta pilota dell’iniziativa. Il fine del progetto è fornire ai genitori dei piccoli navigatori, strumenti conoscitivi e didattici per garantire una navigazione in Internet consapevole e sicura, sensibilizzando al tempo stesso l’uso responsabile della rete.

Il progetto educativo, rivolto in particolare ai genitori e ai ragazzi tra i 9 e i 13 anni è stato patrocinato dal Comune di Bari e prevede la distribuzione nelle scuole medie di una guida e l’organizzazione di corsi di formazioni gratuiti per i genitori.   

Il nostro obiettivo è quello di aiutare i genitori a tutelare i propri ragazzi, ed i ragazzi stessi a salvaguardare la loro sicurezza durante la navigazione in Internet e creare per loro esperienze online positive e produttive. Internet è uno strumento formidabile, se usato in maniera appropriata. Richiede, dunque, accortezza e preparazione.  

Il profilo Websitter fornisce strumenti conoscitivi e didattici in tempo reale per garantire una navigazione responsabile di tutta la famiglia. La prevenzione, i suggerimenti ed i consigli sono adesso fruibili da tutti con un click, basta semplicemente richiede l’amicizia e Websitter sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento, riguardo alla sicurezza e le problematiche dei minori su Internet. Cercheremo di introdurre i più importanti argomenti riguardanti i vari pericoli della rete: cosa fare con Internet-dipendenti, i cyber bulli, i cyber pedofili, come tutelare la privacy, strumenti di difesa dei minori.

Oltre al vantaggio dell’interattività, di risposte celeri a tematiche delicate, facile e veloce consultazione di un esperto, saranno disponibili lezioni sull’utilizzo di un programma gratuito per avere il controllo sulle attività svolte in rete.

Per chiedere l’amicizia al profilo “Websitter” clicca sul seguente link: http://www.facebook.com/websitter.gruppotarricone

Pronti con le domande??? Il Websitter risponde….

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

settembre 15th, 2011 at 7:19 pm

Nuovo video

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Il video: security is… (7,53 Mb)

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

settembre 15th, 2011 at 2:56 pm

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Controlli del proprio datore, per mano degli investigatori privati, anche in ragione del solo sospetto

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Dal licenziamento intimato ad un lavoratore dipendente il 04.01.2002 alla pronuncia di legittimità dei giudici di piazza Cavour, Sez. lavoro, del 09.06.2011.

In particolare, con ricorso ritualmente depositato al Tribunale del lavoro, dal dipendente, veniva convenuta in giudizio una società datrice, in cui aveva prestato attività lavorativa in qualità di addetto alla cassa. Ciò posto, per chiedere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari in ordine all’omessa registrazione di cassa in un lasso di tempo breve.Il Tribunale a quo con sentenza del 2005, dopo aver escusso i testi ammessi e terminata la fase istruttoria, rigettava il ricorso.

Siffatta decisione, veniva impugnata dallo stesso lavoratore innanzi alla Corte d’Appello per, poi, essere confermata dalla sentenza del 2008. Orbene, la Corte d’Appello adita, verificando la fondatezza del fumus boni iuris, riteneva corretta l’utilizzazione e l’attività dei controlli espletati dalle agenzie investigative e parallelamente considerava non significativo, ai fini del giudizio, la declaratoria di proscioglimento di non responsabilità del dipendente in sede penale. Tale argomentare veniva avallato altresì dalla sussistenza di proporzionalità della sanzione irrorata con riferimento alla gravità della condotta e alla conseguente insufficienza di rapporto fiduciario, stante le sue delicate mansioni.

Il lavoratore sollevando questioni di legittimità adiva con ricorso per Cassazione la Suprema Corte. Egli lamentava, nella specie, che il giudice d’appello avesse errato nell’uniformarsi al giudice di prime cure e nel ritenere, dunque, ammissibile l’utilizzo del datore di agenzie investigative per acclarare e provare, in sede giudiziale, le condotte illecite del lavoratore, si pensi alla inosservanza delle procedure di cassa. Così, i giudici di piazza Cavour uniformandosi al dominante e costante orientamento di legittimità, rigettavano il ricorso del lavoratore ricorrente. Sul punto la Suprema asseriva che l’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori, sebbene limitasse la tutela del patrimonio aziendale a soggetti preposti dal datore, l’utilizzo degli investigatori privati non veniva considerato precluso. Tuttavia, la condicio sine qua non, imposta dalla Suprema, obbligava gli stessi a non condurre una attività ispettiva tout court. Ne consegue che, dall’applicazione del suo art. 3, siffatta attività poteva essere effettuata oltre che per gli illeciti consumati anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in corso di esecuzione.

Da quanto fin qui argomentato, emerge la volontà della Suprema di uniformarsi al suesposto orientamento di legittimità e, nella specie, l’attività investigativa abbia investito i comportamenti del dipendente e non già l’inadempimento dell’obbligazione.
A cura del Dott. Alessio Sifanno

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

settembre 13th, 2011 at 11:33 am

Ma Facebook fa male?

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Bisogna fare attenzione ai social network, luoghi in cui si aggirano non solo persone in cerca di vecchi amici del liceo o in cerca di nuove amicizie; c’è chi si diverte a rubare l’identità altrui ed in vena di fare scherzi spesso poco piacevoli, o chi invece utilizza questi strumenti telematici per fare violenza di ogni genere.

Molti giovani e meno giovani, non avendo strumenti per entrare nella vita sociale, si muovono dentro quel surrogato che è la rete, e attraverso le chat e i Social Network ostentano le amicizie.

Questa è una nuova forma di “autismo”, ovvero la perdita di quei sensori che regolano le capacità relazionali, già come avveniva per lo spasmodico utilizzo del telefonino e degli sms.

In molti si chiedono, soprattutto i genitori: “Ma Facebook fa male? È sbagliato ‘dare l’amicizia’, rivelare le proprie emozioni a persone, più che conosciute, immaginate?”

Ebbene la risposta è “Sì”. Da una statistica americana ci si rende conto che un terzo dei crimini a sfondo sessuale degli ultimi tre anni è legato alle conoscenze in chat e i profiler hanno elaborato uno schema della comunicazione vittima-carnefice.

Le notizie che giornalmente apprendiamo dalla tv o dai media spesso parlano dei social network anche come luoghi in cui è sempre più facile trovare gente con qualche disturbo mentale e che attraverso la chat cerca di adescare le proprie vittime. Negli ultimi periodi, non sono poche, donne e ragazzine passate dall’illusione di un incontro speciale alla disillusione della violenza. Molte di loro hanno denunciato il proprio carnefice, altre per ‘vergogna’ o ‘paura’ sono rimaste in silenzio.

Il consiglio è quello di fare molta attenzione alle richieste di amicizia da parte di sconosciuti, ma non solo, poiché bisogna diffidare anche delle richieste da parte di conoscenti; purtroppo non si possono eliminare i social network, si può solo lavorare per controllarli. A tal proposito la Aldo Tarricone Investigazioni, avvalendosi dei suoi esperti nel settore tecnologico e delle telecomunicazioni digitali, è al servizio di tutte quelle persone che proprio attraverso le chat e i social network si ritrovano in situazioni particolarmente delicate. Il servizio di indagini è svolto nel massimo della privacy, per soddisfare l’esigenza di tutti coloro che vogliono restare nell’anonimato. Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.investigazionitarricone.it/Consulenza_investigativa.html oppure http://www.aldotarricone.it/consulenza.html, troverete un modulo per le investigazioni on-line.

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

ottobre 21st, 2010 at 1:11 pm

Nella propria automobile niente tutela della privacy

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microspieCorte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 09.07.2009, n. 28251

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 La Corte di Cassazione osserva

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ( … ) e (… ) per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p nonché per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo ( … ).
I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di ( … ) con la quale il ( … ) aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei , installando nell’auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare con suoneria disattivata su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell’ auto.
Il P. M. presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di
cui all’art. 6 5 bis o 617 bis c. p. riteneva insufficienti gli indizi in relazione all’articolo 314 cp. mentre in relazione all’abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall’ufficio del ( …).
Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva con riferimento agli articoli 615 e 617 bis cp. la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell’articolo 606 cpp e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p.

Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi :
a) se l’automobile con riferimento ai reato di cui all’articolo 615 bis cp. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell’ articolo 614 cp. norma espressamente richiamata dall’articolo 615 bis cp.
h) se il divieto di cui all’articolo 617 bis cp. concerna o meno gli strumenti di comunicazione
e) se la espressione altra forma di trasmissione a distanza dei suoni di cui all’articolo 623 bis cp. sia riferita all’oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.

I motivi di ricorso non sono fondati

Le norme in discussione 615 bis c.p. e 617 bis c.p. – tutelano la riservatezza o meglio la libertà morale delle persone individuabile in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione
La disposizione dell’articolo 615 bis cp. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’art. 614 c. p. e cioè l’abitazione e la privata dimora.

Orbene l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora ( vedi da ultimo n. 4105/07 – 2356/01 n. 13/05 – 230533 e Cass. Sez. V penale 30 gennaio 18 marzo 2008 n. 12042 )

Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 2795 del 2006 , che con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di video riprese appare di carattere generale, ha osservato che non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis cp risultano violati.
Tali disposizioni concernono infatti gli strumenti di comunicazione nel senso che l’art. 617 bis ha ad oggetto le attività volte a intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o de telegrafo o a seguito dell’ampliamento della fattispecie derivante dall’applicazione della norma di chiusura contenuta nell’articolo 623 bis c.p con altre forme di trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare, anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti ( vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2001 n. 12042 anche la n. 4264 del 2006 ).

Insomma, i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca con l’uso di apposite apparecchiature in un canale di trasmissione di dati , cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentano di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati

Non ricorrono i presupposti indicati dall’articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettato alle Sezioni Unite Penali come richiesto dai Pubblico Ministero di udienza.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Depositata in Cancelleria
il 09.07.2009

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

luglio 16th, 2009 at 10:36 am

Come vengono regolamentate le intercettazioni telefoniche?

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intercettazioneMai come in questo periodo storico le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate per garantire la trasparenza dell’informazione sia in campo politico che in campo giuridico (e anche sportivo). Strumentalizzanti o garantite dalla costituzione? Andiamo ad analizzare alcuni temi legati alle intercettazioni per carpire i criteri che vanno a condizionare i vari schieramenti. L’intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall’art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.

L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

  • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
  • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • delitti di contrabbando;
  • reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
  • delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.

Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

L’intercettazione telefonica consiste nell’attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l’intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L’intercettazione telefonica è comunque un mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266.

Solitamente l’intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato. In caso di mancata conferma l’intercettazione non può essere portata avanti ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. Le intercettazioni telefoniche possono durare per un periodo di quindici giorni, prolungabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari.

Le comunicazioni intercettate vengono registrate. Al termine dell’attività sono trasmesse al pubblico ministero ed entro cinque giorni dalla conclusione dell’attività andrebbe effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti rimangono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti. Fonte: www.portaldiritto.com

Scritto da Aldo Tarricone Investigazioni

giugno 18th, 2009 at 4:00 pm