Nella propria automobile niente tutela della privacy
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 09.07.2009, n. 28251
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La Corte di Cassazione osserva
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ( … ) e (… ) per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p nonché per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo ( … ).
I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di ( … ) con la quale il ( … ) aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei , installando nell’auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare con suoneria disattivata su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell’ auto.
Il P. M. presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di
cui all’art. 6 5 bis o 617 bis c. p. riteneva insufficienti gli indizi in relazione all’articolo 314 cp. mentre in relazione all’abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall’ufficio del ( …).
Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva con riferimento agli articoli 615 e 617 bis cp. la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell’articolo 606 cpp e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p.
Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi :
a) se l’automobile con riferimento ai reato di cui all’articolo 615 bis cp. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell’ articolo 614 cp. norma espressamente richiamata dall’articolo 615 bis cp.
h) se il divieto di cui all’articolo 617 bis cp. concerna o meno gli strumenti di comunicazione
e) se la espressione altra forma di trasmissione a distanza dei suoni di cui all’articolo 623 bis cp. sia riferita all’oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.
I motivi di ricorso non sono fondati
Le norme in discussione 615 bis c.p. e 617 bis c.p. – tutelano la riservatezza o meglio la libertà morale delle persone individuabile in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione
La disposizione dell’articolo 615 bis cp. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’art. 614 c. p. e cioè l’abitazione e la privata dimora.
Orbene l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora ( vedi da ultimo n. 4105/07 – 2356/01 n. 13/05 – 230533 e Cass. Sez. V penale 30 gennaio 18 marzo 2008 n. 12042 )
Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 2795 del 2006 , che con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di video riprese appare di carattere generale, ha osservato che non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis cp risultano violati.
Tali disposizioni concernono infatti gli strumenti di comunicazione nel senso che l’art. 617 bis ha ad oggetto le attività volte a intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o de telegrafo o a seguito dell’ampliamento della fattispecie derivante dall’applicazione della norma di chiusura contenuta nell’articolo 623 bis c.p con altre forme di trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare, anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti ( vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2001 n. 12042 anche la n. 4264 del 2006 ).
Insomma, i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca con l’uso di apposite apparecchiature in un canale di trasmissione di dati , cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentano di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati
Non ricorrono i presupposti indicati dall’articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettato alle Sezioni Unite Penali come richiesto dai Pubblico Ministero di udienza.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Depositata in Cancelleria
il 09.07.2009
Come vengono regolamentate le intercettazioni telefoniche?
Mai come in questo periodo storico le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate per garantire la trasparenza dell’informazione sia in campo politico che in campo giuridico (e anche sportivo). Strumentalizzanti o garantite dalla costituzione? Andiamo ad analizzare alcuni temi legati alle intercettazioni per carpire i criteri che vanno a condizionare i vari schieramenti. L’intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall’art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
- delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
L’intercettazione telefonica consiste nell’attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l’intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L’intercettazione telefonica è comunque un mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266.
Solitamente l’intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato. In caso di mancata conferma l’intercettazione non può essere portata avanti ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. Le intercettazioni telefoniche possono durare per un periodo di quindici giorni, prolungabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari.
Le comunicazioni intercettate vengono registrate. Al termine dell’attività sono trasmesse al pubblico ministero ed entro cinque giorni dalla conclusione dell’attività andrebbe effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti rimangono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti. Fonte: www.portaldiritto.com
Ascolto consentito per 60 giorni al massimo
Quando sarà possibile intercettare un’utenza telefonica?
Salvo mafia e terrorismo, si potrà fare per reati che prevedono una pena da cinque anni all’ergastolo e per i delitti contro la pubblica amministrazione, lo spaccio di droga, le armi, il contrabbando, i reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; infine la pedopornografia. Ad autorizzarle sarà una corte composta di tre giudici e per un limite massimo di sessanta giorni. Ci vorranno «evidenti indizi di colpevolezza» e un presunto colpevole. Impossibili nel caso di indagini contro ignoti, eccetto se è la vittima a richiederlo: caso tipico, le molestie telefoniche. «Tutte le intercettazioni a carico di ignoti per omicidio, violenza sessuale, rapine in villa, corruzione o reati finanziari non si potranno più fare. Così ci legano le mani», denuncia Giuseppe Cascini, segretario dell’associazione magistrati.
Vi sarà anche un taglio nelle intercettazioni ambientali?
Saranno possibili esclusivamente nei luoghi dove si commette il reato o dove si suppone che stia per svolgersi. «Ma così dicendo – reagisce Enzo Letizia, segretario dell’associazione funzionari di polizia – sarà impossibile intercettare con le “cimici” quasi sempre. Mai più una microspia in casa di un indagato, oppure nella macchina dell’amante, o in un ufficio. Se il reato s’è già svolto, addio intercettazioni ambientali. Azzerate. Ci sono molti casi di omicidio che vengono risolti in tempi lunghi. Senza microspie, e con appena 60 giorni di tempo per le telefoniche, dimenticatevi le indagini. E penso che diventerà drammatica anche la ricerca dei latitanti, che si svolge con lunghe intercettazioni, in casa e al telefono, in ascolto anche per mesi, aspettando che facciano un errore. E’ un colpo mortale».
Sarà facile togliere un’inchiesta a un magistrato?
«Se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli». Oppure, se «risulta iscritto nel registro degli indagati» perché coinvolto in una fuga di notizie. Secondo l’Anm, queste sono norme ammazza-giudici. «Si prestano pericolosamente a usi strumentali». In troppi casi basterà una denuncia nominativa.
Come si trasformerà la cronaca giudiziaria dei giornali?
Radicalmente. Vietato pubblicare stralci di intercettazioni. Si possono dimenticare le paginate gustose sui furbetti del quartierino. Ma anche su Fiorani e Antonio Fazio. «Il legittimo desiderio di evitare il ripetersi di episodici atti di barbarie, per colpa di una qualche leggerezza nell’informazione, ha generato un mostro», scrivono Lorenzo Del Boca e Enzo Iacopino, presidente e segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Un ordine di arresto, che riporta le accuse a carico di un indagato, potrà essere raccontato, ma solo per riassunto. E comunque mai prima che ne venga a conoscenza l’indagato o il suo avvocato. «E’ quanto prevedeva il diritto di cronaca tuttora», sottolinea Giulia Bongiorno, la presidente della commissione Giustizia.
Quali sono le altre nuove restrizioni ai giornali e agli altri media?
Sarà vietato ai media pubblicare le foto e il nome di un magistrato. E’ un modo per evitare i protagonismi. Unico caso di deroga, le riprese televisive di un sopralluogo sulla scena di un crimine. Altro divieto draconiano: vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto di intercettazioni considerate private, di cui la stessa magistratura ordina la distruzione perché non attinenti al reato. Carcere o forte multa per chi sgarra.
Cambierà anche il sistema delle rettifiche?
I siti Internet vengono equiparati ai giornali e perciò «le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono». Tutte le rettifiche, poi, «devono essere pubblicate e senza commento». Il giornalista non può replicare. E a rigore di legge, era vietato già. Nel caso di un libro, l’autore o l’editore provvedono a far pubblicare una rettifica su due giornali a tiratura nazionale. A proprie spese.
E il traffico telefonico? Che fine faranno i tabulati?
«Nei procedimenti contro ignoti è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni». Serve per identificare le persone presenti sul luogo del reato.
Come si potrà continuare a intercettare e con quali limiti?
Considerando che la mole complessiva calerà molto, si prevede una spesa molto minore e anche un apparato più snello. Per le intercettazioni ci saranno dunque impianti installati nei Centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello e l’ascolto in ciascuna procura della Repubblica collegata telematicamente con il Centro.
Ci saranno dei privilegi per gli agenti del servizio segreto?
Quando ci sono di mezzo gli agenti dei servizi segreti, la magistratura per poter operare avrà bisogno di un nullaosta della presidenza del Consiglio. Il procuratore capo deve cioè informare il premier, violando il segreto istruttorio, il quale ha il diritto di valutare se opporre il segreto di Stato. «Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento».
Ci saranno nuove procedure anche per l’ascolto dei sacerdoti?
Quando indagato è un religioso, il magistrato deve informare il suo vescovo. E quando risultasse indagato o imputato un vescovo o un abate, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.